Art. 2.
(Conservazione, valorizzazione e fruizione dei documenti relativi ai crimini nazifascisti).

      1. Al fine di acquisire, tutelare, conservare, valorizzare e favorire la fruizione di documenti relativi ai crimini nazifascisti, è istituito un Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominato «Archivio», con sede principale a Roma e con articolazioni territoriali nei luoghi in cui vi sono testimonianze dei crimini di cui all'articolo 1.
      2. Previo assenso della Fondazione di cui all'articolo 3, l'Archivio si avvale della

 

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documentazione acquisita sia di propria iniziativa sia ad opera di altri organismi, pubblici e privati. L'Archivio collabora, altresì, con organismi internazionali specializzati in crimini contro l'umanità.
      3. È compito dell'Archivio promuovere l'ampliamento della rete delle strutture museali e del sistema sul territorio nazionale al fine di una maggiore conoscenza e memoria dei crimini nazifascisti commessi in Italia.
      4. L'Archivio raccoglie e conserva, in copia anche informatica, con riferimento ai crimini nazifascisti, i seguenti documenti:

          a) atti processuali;

          b) atti parlamentari, progetti di legge, leggi, documenti di sindacato ispettivo ed ogni altro atto connesso;

          c) documenti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché quelli provenienti da organismi internazionali che operano nell'ambito dei crimini contro l'umanità;

          d) atti e documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, di cui alla legge 15 maggio 2003, n. 107;

          e) atti di enti pubblici, di regioni, di province, di comuni e di ogni altro ente locale connesso;

          f) atti del Governo centrale;

          g) pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo ed ogni altra pubblicazione connessa;

          h) film, cartografie, testimonianze su qualsiasi supporto, testimonianze letterarie e storico-artistiche;

          i) studi e ricerche universitarie e di altre istituzioni culturali relativi ai crimini nazifascisti.

 

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      5. L'Archivio, in collaborazione con gli istituti regionali per la storia della Resistenza, si fa promotore:

          a) di un progetto scientifico di raccolta di tutte le testimonianze dei sopravvissuti ai crimini nazifascisti e di ogni altro soggetto a conoscenza di tali fatti. Le università pubbliche e private hanno libero accesso al materiale raccolto per l'elaborazione di ulteriori ricerche e studi;

          b) di un progetto storico e scientifico, in collaborazione con le strutture centrali e periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali, le soprintendenze, gli archivi storici dello Stato, le biblioteche statali, le università nonché le regioni, la comunità scientifica e gli enti locali, per l'individuazione dei luoghi che sono stati teatro di crimini, eccidi, massacri e uccisioni, singole o plurime, e dei luoghi di tortura e di concentramento del regime nazifascista, nonché del successivo ed eventuale utilizzo, negli organi di sicurezza dello Stato, di soggetti implicati nei suddetti crimini;

          c) di un progetto didattico sul tema della memoria rivolto agli studenti delle scuole, all'interno del quale è istituito un «percorso della memoria dei crimini nazifascisti» che, attraverso l'apposizione in ciascun sito di una lapide o di un altro manufatto recante il riferimento agli orrori perpetrati, collega i diversi luoghi.

      6. All'interno dell'Archivio è costituito un centro multimediale che reca una mappa multimediale e ipertestuale che evidenzia le località del «percorso della memoria dei crimini nazifascisti» di cui al comma 5, lettera c), e raccoglie, su qualsiasi supporto, materiali audiovisivi.