1. Al fine di acquisire, tutelare, conservare, valorizzare e favorire la fruizione di documenti relativi ai crimini nazifascisti, è istituito un Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominato «Archivio», con sede principale a Roma e con articolazioni territoriali nei luoghi in cui vi sono testimonianze dei crimini di cui all'articolo 1.
2. Previo assenso della Fondazione di cui all'articolo 3, l'Archivio si avvale della
a) atti processuali;
b) atti parlamentari, progetti di legge, leggi, documenti di sindacato ispettivo ed ogni altro atto connesso;
c) documenti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché quelli provenienti da organismi internazionali che operano nell'ambito dei crimini contro l'umanità;
d) atti e documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, di cui alla legge 15 maggio 2003, n. 107;
e) atti di enti pubblici, di regioni, di province, di comuni e di ogni altro ente locale connesso;
f) atti del Governo centrale;
g) pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo ed ogni altra pubblicazione connessa;
h) film, cartografie, testimonianze su qualsiasi supporto, testimonianze letterarie e storico-artistiche;
i) studi e ricerche universitarie e di altre istituzioni culturali relativi ai crimini nazifascisti.
5. L'Archivio, in collaborazione con gli istituti regionali per la storia della Resistenza, si fa promotore:
a) di un progetto scientifico di raccolta di tutte le testimonianze dei sopravvissuti ai crimini nazifascisti e di ogni altro soggetto a conoscenza di tali fatti. Le università pubbliche e private hanno libero accesso al materiale raccolto per l'elaborazione di ulteriori ricerche e studi;
b) di un progetto storico e scientifico, in collaborazione con le strutture centrali e periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali, le soprintendenze, gli archivi storici dello Stato, le biblioteche statali, le università nonché le regioni, la comunità scientifica e gli enti locali, per l'individuazione dei luoghi che sono stati teatro di crimini, eccidi, massacri e uccisioni, singole o plurime, e dei luoghi di tortura e di concentramento del regime nazifascista, nonché del successivo ed eventuale utilizzo, negli organi di sicurezza dello Stato, di soggetti implicati nei suddetti crimini;
c) di un progetto didattico sul tema della memoria rivolto agli studenti delle scuole, all'interno del quale è istituito un «percorso della memoria dei crimini nazifascisti» che, attraverso l'apposizione in ciascun sito di una lapide o di un altro manufatto recante il riferimento agli orrori perpetrati, collega i diversi luoghi.
6. All'interno dell'Archivio è costituito un centro multimediale che reca una mappa multimediale e ipertestuale che evidenzia le località del «percorso della memoria dei crimini nazifascisti» di cui al comma 5, lettera c), e raccoglie, su qualsiasi supporto, materiali audiovisivi.